Volentieri riportiamo l’articolo di Blogosfere, che ha contribuito a chiarire cosa succede: “Indennizzo diretto: la bufala dell’assistenza gratis”
Ma diamine, quante volte ve lo devo scrivere che, per capire quanto accade nel mondo delle Assicurazioni auto, dovete leggere il mio blog?! Ricordate la storia del 18enne che paga quanto il papà? Adesso tutti i mass media la stanno riprendendo… Ora è la volta dell’indennizzo diretto. Seguitemi che c’è da ridere: i mass media stanno sfornando bufale.
L’indennizzo diretto ha eliminato la possibilità di farsi assistere gratis da un avvocato o da un perito: l’assistenza te la dà la tua Compagnia. Bel paradosso, no? Chi ti deve dare il rimborso (la volpe) fornisce pure l’assistenza al danneggiato (il pollo).
A parte quella triste faccenda, un articolo di Disegno di legge voleva ripristinare l’assistenza gratuita, anche se in modo blando e contraddittorio. Al che, le associazioni dei consumatori si sono stracciati le vesti:
“scandalo”, “tornano i privilegi dei legali”, “le lobby degli avvocati e dei periti hanno colpito”.
A oggi, primo giugno, i mass media e le associazioni dei consumatori (e anche l’Antitrust) continuano a disperarsi: leggete qui e qui, tanto per fare esempi.
E invece, amici miei, è già tutto finito:
quell’articolo del Disegno è stato cancellato. L’art. 13 del PDL approvato dalla Commissione (qui) così recitava:
1. All’articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».
Dopo l’esame dell’aula, ha subito una drastica cura dimagrante.
Ecco la nuova formulazione dell’art. 13:
1. All’articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) previsione di rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».
E chi se n’è accorto? Stefano Mannacio (foto), grande esperto di Rca (un numero uno in Italia): qui. Siccome cerco di darvi news fresche fresche consultando centinaia di fonti internazionali, ecco fatto il servizio. Sperando di esservi stato utile.

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