Flash alla Camera su indennizzo diretto. Appaiono altri emendamenti. Il relatore ci dormirà sopra?

Apprendiamo da Fabio Quadri, presidente dell’UNARCA, che sono stati presentati due emendamenti, che riproduciamo, volti a rendere facoltativo l’indennizzo diretto e a ripristinare il diritto all’assistenza dei danneggiati. Sono giunti in zona Cesarini e firmati da parlamentari dell’opposizione con scarse, per non dire nulle, speranze di approvazione, tenuto conto della seduta del 30 maggio.

Seduta del 6 giugno 2007
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti dichiarati inammissibili, votati e ritirati)

Qui si può seguire il dibattito.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

      Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). - 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».

      2. Al comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).

      3. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
*56. 02.    D’Agrò, Ciocchetti, Formisano, Carlucci.

      Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

      Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). - 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».

      2. Al comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).

      3. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
*56. 0210.    Siliquini.

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