Apprendiamo da Fabio Quadri, presidente dell’UNARCA, che sono stati presentati due emendamenti, che riproduciamo, volti a rendere facoltativo l’indennizzo diretto e a ripristinare il diritto all’assistenza dei danneggiati. Sono giunti in zona Cesarini e firmati da parlamentari dell’opposizione con scarse, per non dire nulle, speranze di approvazione, tenuto conto della seduta del 30 maggio.
Qui si può seguire il dibattito.
Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). - 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».
2. Al comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).
3. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
*56. 02. D’Agrò, Ciocchetti, Formisano, Carlucci.
Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). - 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».
2. Al comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).
3. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
*56. 0210. Siliquini.

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