Di seguito una lettera del collega Maurizio Ischiboni che risponde per le rime ad un discutibile articolo di Quattroruote dal titolo “meglio incassare che litigare“. Buona lettura.
AL DIRETTORE DI QUATTRORUOTE - ROMA 6 LUGLIO 2007
Egr. Sig. Direttore,
sono da molti anni un Vs. lettore, ho sempre apprezzato la Vs. rivista ritenendola molto valida ed è proprio per questo che con la presente sono a manifestarLe il mio rammarico per via dell’articolo che è stato pubblicato a pagina 58 del Vs. mensile di luglio 2007 avente per oggetto la procedura di risarcimento diretto.
Mi è dispiaciuto osservare che l’operato dei patrocinatori stragiudiziali, categoria alla quale appartengo, sia stato travisato, addirittura con l’accusa di voler “aggirare la legge” attraverso lettere di richiesta di indennizzo contenenti un rifiuto scritto dell’assicurato di aderire al risarcimento diretto (ex art. 2043 c.c.) e di voler utilizzare tale “espediente”, ritenuto privo di valore giuridico, al solo scopo di giustificare il costo del nostro operato.
Chi ha scritto l’articolo pare non conoscere a fondo i meccanismi della procedura di risarcimento diretto, meccanismi che possono essere riassunti in due semplici frasi:
-
si può mettere la volpe a guardia del pollaio ?
-
può il debitore pretendere di assistere il creditore nella migliore formulazione del suo debito ?
Non riconoscere al danneggiato il rimborso delle spese di patrocinio nella prima fase c.d. stragiudiziale della trattazione del sinistro equivale a porre una persona inesperta in materia in posizione di netto svantaggio nei confronti di “giganti” quali sono le Assicurazioni, concetto peraltro già ribadito nella nota sentenza di Cassazione Civile, n. 11606 del 31.05.05, III Sez., nella quale la Suprema Corte ha condannato le Compagnie assicuratrici per posizione dominante qualora venga meno tale condizione.
Come si può sostenere la tesi che la rinuncia al percorso indicato dagli artt. 149 e 150 del Nuovo Codice delle Assicurazioni, sia priva, a priori, di valore giuridico?
Sarà la giurisprudenza a stabilirlo.
La risposta, alquanto semplice, va ricercata nel fatto che se fosse il contrario di quanto suddetto, vi sarebbe una grave violazione dei principi fondamentali della Carta Costituzionale nonché delle direttive della Comunità Europea, che il legislatore, con il D.Lgs. 209/05 e il D.P.R. 254/06, ritengo non abbia disatteso od inteso disattendere.
In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito, porgo distinti saluti.
Maurizio Ischiboni
P.S. per maggior completezza del mio pensiero, allego qualche elemento in più utile a far comprendere meglio quanto suddetto, nonchè l’articolo apparso sulla rivista Gente Motori che interpreta la stessa situazione in modo diverso rispetto a Voi.

visto che per Quattroruote il risarcimento diretto funziona ed è gradito dagli automobilisti (sono curioso di sapere quali parametri e variabili ha preso in esame il giornale per arrivare a quelle conclusioni) ci dovrebbe spiegare il giornale come mai sono proprio i liquidatori delle compagnie a lamentare una confusione mai vista, una palese difficoltà a stabile il grado di responsabilità e soprattutto il sospetto di cid “anomali”( truffe) con un certo numero di trasportati fuori media nei mezzi coinvolti nei sinistri.
per quaqnto riguarda invece l’efficenza e l’efficacia dell’applicazione del risarcimento diretto vorrei citare un caso in gestione presso il ns studio: il ns cliente viene coinvolto in un sinistro che gli procura danni materiali e fisici, scatta la procedura diretta e per i danni materiali viene dirottato presso il carrozziere convenzionato che gli chiede una somma tot da pagare alla consegna del mezzo, ritirato il mezzo il cliente paga ed è in attesa che arrivi l’assegno da parte della compagnia nel frattempo consegna i certificati medici al proprio agente che attestano postumi invalidanti ed è dunque in attesa della perizia medica del fiduciario della compagnia.
per tutta risposta arriva un assegno per i danni a cose inferiore a quanto concordato e già pagato al carrozziere convenzionato, e per i danni fisici invece della visita del fiduciario arriva un assegno, a fronte di giorni 55 di malattia e chiusura con postumi, di euro 361,50 una somma da far girare la testa.
mettendo da parte l’ironia il bello viene dopo quando il cliente, visti i risultati, decide di farsi assistere da noi che prontamente accettiamo le somme come acconto e chiediamo di trattare il sinistro presso l’ispettorato di zona.
la risposta che riceviamo ci lascia perplessi e cozza pesantemente con quanto pubblicizzato ai quattro venti sulla bontà del risarcimento diretto che difatto avrebbe dovuto favorire la velocità e la comunicazione con le compagnie, poichè ci viene candidamente comunicato che il sinistro è in gestione presso la sede di Bologna e che pertanto bisogna trattare con loro, come non si sa visto che sono giorni che proviamo a chiamare senza nessun risultato.
il cliente è ora costretto a citare in giudizio la compagnia e dunque dovrà anticipare delle spese e dovrà armarsi di santa pazienza alla faccia dell’indennizzo diretto.