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	<title>Commenti a: Corte Costituzionale. Manifesta inamissibilità con una piccola luce? La norma è facoltativa? Ennesimo arzigogolo?</title>
	<link>http://www.stefanomannacio.it/2008/06/14/corte-costituzionale-manifesta-inamissibilita-con-una-piccola-luce/</link>
	<description>Storia di un disastro annunciato</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:40:55 +0000</pubDate>
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		<title>Di: Fabio Quadri</title>
		<link>http://www.stefanomannacio.it/2008/06/14/corte-costituzionale-manifesta-inamissibilita-con-una-piccola-luce/#comment-192</link>
		<author>Fabio Quadri</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:01:10 +0000</pubDate>
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					<description>La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 205 depositata il 13 giugno 2008 (qui leggibile come documento correlato), ha preso in esame le prime eccezioni d’incostituzionalità sollevate in merito all’art. 141 del D. Lgs 209/2005 (ed indirettamente, anche quelle relative al c.d. risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del D. Lgs 209/2005). La Corte, in realtà, non è entrata nel merito delle numerose eccezioni sollevate dai Giudici di Pace di “Pavullo nel Frignano” e di “Montepulciano”, ma si è limitata a dichiarare la questione inammissibile poiché «i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso». In sostanza, i Giudici della Corte Suprema, pur dichiarando la questione inammissibile (e quindi, comunque, riproponibile) hanno indirettamente sancito la facoltatività del risarcimento diretto del danno previsto sia dall’art. 141 sia dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Infatti, sempre secondo la Corte Costituzionale, una tale interpretazione della norma consentirebbe di superare i dubbi di costituzionalità. Quindi, altro non dovrebbero fare i Giudici di merito se non, non applicare tali norme a favore della azione diretta nei confronti del civile responsabile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 205 depositata il 13 giugno 2008 (qui leggibile come documento correlato), ha preso in esame le prime eccezioni d’incostituzionalità sollevate in merito all’art. 141 del D. Lgs 209/2005 (ed indirettamente, anche quelle relative al c.d. risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del D. Lgs 209/2005). La Corte, in realtà, non è entrata nel merito delle numerose eccezioni sollevate dai Giudici di Pace di “Pavullo nel Frignano” e di “Montepulciano”, ma si è limitata a dichiarare la questione inammissibile poiché «i giudici rimettenti non hanno adempiuto l&#8217;obbligo di ricercare un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell&#8217;autore del fatto dannoso». In sostanza, i Giudici della Corte Suprema, pur dichiarando la questione inammissibile (e quindi, comunque, riproponibile) hanno indirettamente sancito la facoltatività del risarcimento diretto del danno previsto sia dall’art. 141 sia dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Infatti, sempre secondo la Corte Costituzionale, una tale interpretazione della norma consentirebbe di superare i dubbi di costituzionalità. Quindi, altro non dovrebbero fare i Giudici di merito se non, non applicare tali norme a favore della azione diretta nei confronti del civile responsabile.</p>
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