Sentenza Corte costituzionale. Pentimento di MDC?


helpconsumatori.gifPiù di un anno fa ho avuto un lungo ed aspro scambio epistolare con il Presidente di MDC, Antonio Longo che, quando fu varata la procedura, diceva: ”l’associazione del CNCU Movimento Difesa del Cittadino commenta positivamente l’approvazione del Codice delle Assicurazioni e in particolare dell’indennizzo diretto. I consumatori riceveranno indubbi benefici da questa semplificazione, perché potranno rivolgersi direttamente alla propria compagnia evitando lungaggini e burocratizzazioni A questo punto le compagnie assicurative non hanno poi alibi e devono procedere all’abbassamento delle polizze per le quali i consumatori in dieci anni hanno raddoppiato la loro spesa con livelli di costo insostenibili soprattutto per i giovani neo-patentati“.Qui sotto riporto invece la posizione di MDC alla luce della sentenza della corte costituzionale. Ai lettori giudicare l’attendibilità e la competenza di questa associazione all’epoca ampiamente notiziata in merito al disastro (annunciato) che ora lei stessa denuncia! La cosa scandalosa è che manca quel senso di autocritica che sarebbe doveroso per i danni prodotti nel sostenere acriticamente una procedura fallimentare.*****************

ARTICOLO DI MDC

Indennizzo diretto, sentenza della Corte
23/06/2009 - 15:28
Una sentenza della Corte Costituzionale (180/2009) mette in discussione l’indennizzo diretto: la Consulta pone l’accento sul “carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore”.

L’obbligatorietà dell’indennizzo diretto viene messa in discussione dalla sentenza n. 180 della Corte costituzionale pronunciata il 19 giugno. La Corte parla di “carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore”.

Non ci sono ancora commenti dell’ANIA né delle associazioni consumatori che avevano salutato, tutte concordi tranne CODICI, l’introduzione del nuovo istituto come strumento utile per accelerare le liquidazioni dei sinistri, riducendo le spese legali e quindi ponendo le premesse per possibili diminuzioni delle tariffe. Richiesti di un parere da HC, hanno risposto che attendono di leggere e interpretare la sentenza per vedere il da farsi.

Contro l’indennizzo diretto invece si erano pronunciate le categorie degli avvocati e dei consulenti sinistri.

L’indennizzo diretto è entrato in vigore il 1° febbraio 2007. In caso di incidente, i danneggiati non responsabili o responsabili solo in parte sono risarciti direttamente dal proprio assicuratore e non più dall’assicuratore di chi ha causato l’incidente. La procedura dell’indennizzo diretto si applica in caso di incidente tra due veicoli, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Per applicare la procedura di risarcimento basta presentare la denuncia e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, rimborserà i danni. L’assicuratore fornirà tutte le informazioni necessarie sulle procedure da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell’assicurato danneggiato.
Vengono risarciti i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.); le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità) e gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

Ma quali sono i cambiamenti legati alla pronuncia e quali i problemi dell’indennizzo diretto? Approfondiamo il tema con un primo parere cui seguiranno, nei prossimi giorni, nuove interviste a rappresentanti delle parti associative e aziendali.

Cosa cambia dunque con la sentenza? L’abbiamo chiesto a Eugenio Diffidenti, avvocato e membro della Direzione nazionale MDC. “Già tribunali di merito avevano indicato che c’era questa tendenza. Si era già proposto con la legge del 1969 ma la giurisprudenza si è attestata sull’alternatività - dichiara Diffidenti - Il decreto legislativo 209 del 2005 all’articolo che riguarda l’indennizzo diretto ha detto che l’azione può esser rivolta anche alla propria compagnia. Sostanzialmente non cambia niente. Bisogna però verificare se questa legge ha raggiunto il suo scopo, se abbia dunque semplificato la situazione. A mio avviso la situazione è invece peggiorata, perché sono aumentati i costi del sinistro, perché oggi il sinistro è gestito da due compagnie di assicurazione quindi i costi sono raddoppiati. La Corte costituzionale ha chiarito che la legge non dice al danneggiato: “devi per forza chiedere il risarcimento del danno alla tua compagnia, ma puoi chiedere il risarcimento del danno alla tua assicurazione”. Si tratta di una ulteriore facoltà che si aggiunge alle altre”.

Quali dunque i difetti dell’indennizzo diretto? Secondo l’avvocato Diffidenti, “le spese non si riducono e nemmeno i tempi di trattazione dei sinistri. La mole dei sinistri è identica. I costi non si riducono o aumentano perché oggi si deve avere una doppia posizione contabile, presso la propria assicurazione che deve seguire il sinistro e presso l’assicurazione del danneggiante. Ci sono dunque due gestori del sinistro e i costi sono in due società differenti. Alla fine tutto ciò si ripercuote sul costo complessivo di gestione. Si ha una semplificazione? Secondo me no perché si è ampliato il novero di persone cui si può chiedere il risarcimento del danno. Il sistema è più garantista per l’utente ma non semplifica. Secondo me si dovrebbe rendere antieconomico per l’assicurazione pagare in ritardo prevedendo qualche penalità. La legge deve essere modificata e migliorata”.

2009 - redattore: AL

2 Risposte a “Sentenza Corte costituzionale. Pentimento di MDC?”


  1. 1 Alessandro Lilli 14 Lug 2009 a

    Questa e’ la prova che le associazioni dei consumatori non fanno altro che andare in giro a raccattare iscrizioni al grido di “governo ladro” sponsorizzate magari da qualche populista trasmissione televisiva .Addirittura alcune associazioni dei consumatori all’epoca dell’entrata in vigore dell’indennizzo diretto commentavano affermando che ognuno avrebbe ricevuto il risarcimento direttamente dalla propria compagnia indipendentemente dalla responsabilita’ civile il che la dice lunga sul loro grado di preparzione e di affidabilita’.L’indennizzo diretto e’ stata l’oppurtinita’ di queste associazioni per poter entrare nelle case degli italiani attraverso le carte dei servizi stipulate con le compagnie assicurative cercando di eliminare,mossi da interessi politici ed economici,gli avvocati ed i patrocinatori,vero loro ostacolo a garantire l’assistenza esclusiva, anche se minimalista,ai cittadini danneggiati che da sempre preferivano essere assistiti da una persona in carne ed ossa, il consulente legale di famiglia,piuttosto che da un’anonima e sedicente associazione dei consumatori.
    E’ pur vero pero’ che quando l’indennizzo diretto entro’ in vigore a protestare davanti a palazzo Chigi eravamo in poche centinaia.

    Saluti

  2. 2 Alfredo Carbognani 7 Gen 2010 a

    Corte Cost. 180/09 accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile.
    Nel 1969 con la legge 990 fu introdotta l’azione diretta contro la Assicurazione del danneggiante.
    Fu una novità, per così dire, epocale.
    Nel 2005 il legislatore, rivedendo tutti i criteri ed abrogando espressamente la 990, ha scelto di inventare la nuova azione diretta non più contro l’assicuratore del danneggiante bensì contro il proprio assicuratore.
    A seguito di tale riforma, prima il Tribunale di Torino poi quello di Brindisi hanno enunciato il principio che la nuova azione diretta, che va esperita contro il proprio assicuratore, non esclude l’esperibilità anche dell’azione ordinaria ex art. 2043-2054 c.c. contro il responsabile del danno. Questo dicono Torino e Brindisi e del resto la stessa Consulta nella sentenza in esame.
    Tale azione ordinaria contro il solo responsabile del resto era consentita anche prima della riforma del 2005/2006, non essendo l’azione diretta (che coinvolgeva l’assicurazione del danneggiante) un obbligo bensì una mera facoltà.
    Ed anche oggi come allora, oltre all’azione diretta contro il proprio assicuratore, è possibile anche l’azione soltanto contro il responsabile del danno. Questo dice anche la Consulta.
    La Consulta però, estendendo tale principio della nuova legge (che ha pur sempre abrogato la vecchia azione diretta contro l’assicuratore del danneggiante, senza precludere l’azione ordinaria direttamente ed esclusivamente contro lo stesso) ci dice non solo che tale azione ordinaria è possibile, ma che è addirittura sarebbe ancora possibile anche l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiante. E ciò lo enuncia due volte, senza darcene ragione e ragguagli.
    Insomma la Consulta rida’ vita ad un’azione abrogata per legge.
    Secondo me per far ciò avrebbe dovuto invero dichiarare incostituzionale la riforma che ha abrogato la 990.
    Avendo invece dichiarato l’infondatezza della questione, non avrebbe potuto ridare vita ad una norma abrogata od estendere l’applicabilità di quella esistente.
    Tutto infatti – ripetesi - sarebbe stato diverso se la Corte avesse dichiarato incostituzionale la nuova azione diretta ex art. 149 CdA, ripristinando la precedente ed art. 18 L. 990/69. Ma così non è stato. La Corte ha interpretato il nuovo CdA ed ha dichiarato infondata la questione di legittimità sottopostale. Le premesse dalle quale parte la sentenza sono corrette. La conclusione intermedia (la possibilità dell’azione ordinaria) pure.
    La conclusione ulteriore (possibilità di azione diretta contro l’altro assicuratore) pare invece proprio errata o per lo meno non è (prima facie) comprensibile e – se è veramente come è appena stata “letta” – neppure possibile.


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