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	<title>Commenti a: Sentenza Corte costituzionale. Pentimento di MDC?</title>
	<link>http://www.stefanomannacio.it/2009/06/24/sentenza-corte-costituzionale-il-pentimento-di-mdc/</link>
	<description>Storia di un disastro annunciato</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:38:54 +0000</pubDate>
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	<item>
		<title>Di: Alessandro Lilli</title>
		<link>http://www.stefanomannacio.it/2009/06/24/sentenza-corte-costituzionale-il-pentimento-di-mdc/#comment-1748</link>
		<author>Alessandro Lilli</author>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:56:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanomannacio.it/2009/06/24/sentenza-corte-costituzionale-il-pentimento-di-mdc/#comment-1748</guid>
					<description>Questa e' la prova che le associazioni dei consumatori non fanno altro che andare in giro a raccattare iscrizioni al grido di "governo ladro" sponsorizzate magari da qualche populista trasmissione televisiva .Addirittura alcune associazioni dei consumatori all'epoca dell'entrata in vigore dell'indennizzo diretto commentavano affermando che ognuno avrebbe ricevuto il risarcimento direttamente dalla propria compagnia indipendentemente dalla responsabilita' civile il che la dice lunga sul loro grado di preparzione e di affidabilita'.L'indennizzo diretto e' stata l'oppurtinita' di queste associazioni per poter entrare nelle case degli italiani attraverso le carte dei servizi stipulate con le compagnie assicurative cercando di eliminare,mossi da interessi politici ed economici,gli avvocati ed i patrocinatori,vero loro ostacolo a garantire l'assistenza esclusiva, anche se minimalista,ai cittadini danneggiati che da sempre preferivano essere assistiti da una persona  in carne ed ossa, il consulente legale di famiglia,piuttosto che da un'anonima e sedicente associazione dei consumatori.
E' pur vero pero' che quando l'indennizzo diretto entro' in vigore a protestare davanti a palazzo Chigi eravamo in poche centinaia.

Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa e&#8217; la prova che le associazioni dei consumatori non fanno altro che andare in giro a raccattare iscrizioni al grido di &#8220;governo ladro&#8221; sponsorizzate magari da qualche populista trasmissione televisiva .Addirittura alcune associazioni dei consumatori all&#8217;epoca dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;indennizzo diretto commentavano affermando che ognuno avrebbe ricevuto il risarcimento direttamente dalla propria compagnia indipendentemente dalla responsabilita&#8217; civile il che la dice lunga sul loro grado di preparzione e di affidabilita&#8217;.L&#8217;indennizzo diretto e&#8217; stata l&#8217;oppurtinita&#8217; di queste associazioni per poter entrare nelle case degli italiani attraverso le carte dei servizi stipulate con le compagnie assicurative cercando di eliminare,mossi da interessi politici ed economici,gli avvocati ed i patrocinatori,vero loro ostacolo a garantire l&#8217;assistenza esclusiva, anche se minimalista,ai cittadini danneggiati che da sempre preferivano essere assistiti da una persona  in carne ed ossa, il consulente legale di famiglia,piuttosto che da un&#8217;anonima e sedicente associazione dei consumatori.<br />
E&#8217; pur vero pero&#8217; che quando l&#8217;indennizzo diretto entro&#8217; in vigore a protestare davanti a palazzo Chigi eravamo in poche centinaia.</p>
<p>Saluti</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Di: Alfredo Carbognani</title>
		<link>http://www.stefanomannacio.it/2009/06/24/sentenza-corte-costituzionale-il-pentimento-di-mdc/#comment-2199</link>
		<author>Alfredo Carbognani</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:40:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanomannacio.it/2009/06/24/sentenza-corte-costituzionale-il-pentimento-di-mdc/#comment-2199</guid>
					<description>Corte Cost. 180/09 accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile. 
Nel 1969 con la legge 990 fu introdotta l'azione diretta contro la Assicurazione del danneggiante.
Fu una novità, per così dire, epocale.
Nel 2005 il legislatore, rivedendo tutti i criteri ed abrogando espressamente la 990, ha scelto di inventare la nuova azione diretta non più contro l’assicuratore del danneggiante bensì contro il proprio assicuratore.
A seguito di tale riforma, prima il Tribunale di Torino poi quello di Brindisi hanno enunciato il principio che la nuova azione diretta, che va esperita contro il proprio assicuratore, non esclude l'esperibilità anche dell'azione ordinaria ex art. 2043-2054 c.c. contro il responsabile del danno. Questo dicono Torino e Brindisi e del resto la stessa Consulta nella sentenza in esame.
Tale azione ordinaria contro il solo responsabile del resto era consentita anche prima della riforma del 2005/2006, non essendo l'azione diretta (che coinvolgeva l'assicurazione del danneggiante) un obbligo bensì una mera facoltà.
Ed anche oggi come allora, oltre all'azione diretta contro il proprio assicuratore, è possibile anche l'azione soltanto contro il responsabile del danno. Questo dice anche la Consulta.
La Consulta però, estendendo tale principio della nuova legge (che ha pur sempre abrogato la vecchia azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante, senza precludere l'azione ordinaria direttamente ed esclusivamente contro lo stesso) ci dice non solo che tale azione ordinaria è possibile, ma che è addirittura sarebbe ancora possibile anche l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante. E ciò lo enuncia due volte, senza darcene ragione e ragguagli.
Insomma la Consulta rida' vita ad un'azione abrogata per legge.
Secondo me per far ciò avrebbe dovuto invero dichiarare incostituzionale la riforma che ha abrogato la 990.
Avendo invece dichiarato l'infondatezza della questione, non avrebbe potuto ridare vita ad una norma abrogata od estendere l’applicabilità di quella esistente.
Tutto infatti – ripetesi - sarebbe stato diverso se la Corte avesse dichiarato incostituzionale la nuova azione diretta ex art. 149 CdA, ripristinando la precedente ed art. 18 L. 990/69. Ma così non è stato. La Corte ha interpretato il nuovo CdA ed ha dichiarato infondata la questione di legittimità sottopostale. Le premesse dalle quale parte la sentenza sono corrette. La conclusione intermedia (la possibilità dell’azione ordinaria) pure.
La conclusione ulteriore (possibilità di azione diretta contro l'altro assicuratore) pare invece proprio errata o per lo meno non è (prima facie) comprensibile e – se è veramente come è appena stata “letta” – neppure possibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corte Cost. 180/09 accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione ex art. 2054 c.c. e dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del responsabile civile.<br />
Nel 1969 con la legge 990 fu introdotta l&#8217;azione diretta contro la Assicurazione del danneggiante.<br />
Fu una novità, per così dire, epocale.<br />
Nel 2005 il legislatore, rivedendo tutti i criteri ed abrogando espressamente la 990, ha scelto di inventare la nuova azione diretta non più contro l’assicuratore del danneggiante bensì contro il proprio assicuratore.<br />
A seguito di tale riforma, prima il Tribunale di Torino poi quello di Brindisi hanno enunciato il principio che la nuova azione diretta, che va esperita contro il proprio assicuratore, non esclude l&#8217;esperibilità anche dell&#8217;azione ordinaria ex art. 2043-2054 c.c. contro il responsabile del danno. Questo dicono Torino e Brindisi e del resto la stessa Consulta nella sentenza in esame.<br />
Tale azione ordinaria contro il solo responsabile del resto era consentita anche prima della riforma del 2005/2006, non essendo l&#8217;azione diretta (che coinvolgeva l&#8217;assicurazione del danneggiante) un obbligo bensì una mera facoltà.<br />
Ed anche oggi come allora, oltre all&#8217;azione diretta contro il proprio assicuratore, è possibile anche l&#8217;azione soltanto contro il responsabile del danno. Questo dice anche la Consulta.<br />
La Consulta però, estendendo tale principio della nuova legge (che ha pur sempre abrogato la vecchia azione diretta contro l&#8217;assicuratore del danneggiante, senza precludere l&#8217;azione ordinaria direttamente ed esclusivamente contro lo stesso) ci dice non solo che tale azione ordinaria è possibile, ma che è addirittura sarebbe ancora possibile anche l&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del danneggiante. E ciò lo enuncia due volte, senza darcene ragione e ragguagli.<br />
Insomma la Consulta rida&#8217; vita ad un&#8217;azione abrogata per legge.<br />
Secondo me per far ciò avrebbe dovuto invero dichiarare incostituzionale la riforma che ha abrogato la 990.<br />
Avendo invece dichiarato l&#8217;infondatezza della questione, non avrebbe potuto ridare vita ad una norma abrogata od estendere l’applicabilità di quella esistente.<br />
Tutto infatti – ripetesi - sarebbe stato diverso se la Corte avesse dichiarato incostituzionale la nuova azione diretta ex art. 149 CdA, ripristinando la precedente ed art. 18 L. 990/69. Ma così non è stato. La Corte ha interpretato il nuovo CdA ed ha dichiarato infondata la questione di legittimità sottopostale. Le premesse dalle quale parte la sentenza sono corrette. La conclusione intermedia (la possibilità dell’azione ordinaria) pure.<br />
La conclusione ulteriore (possibilità di azione diretta contro l&#8217;altro assicuratore) pare invece proprio errata o per lo meno non è (prima facie) comprensibile e – se è veramente come è appena stata “letta” – neppure possibile.</p>
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