“L’indennizzo diretto? Da tre anni, un flop… facoltativo”

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3 Risposte a ““L’indennizzo diretto? Da tre anni, un flop… facoltativo””


  1. 1 IlNibbio 2 Dic 2009 a

    Di seguito leggerete 2 scritti sullo stesso argomento, il primo è dello Stato, del Governo Italiano, che promulga leggi per il popolo … hops chiedo scusa, volevo dire per alcuni componenti del popolo italiano; il secondo è un parto invece dell’ANIA… oh ma so’ proprio uguali uguali, come 2 gocce d’acqua, come 2 gemelli; oh, vuoi vedè che hanno ‘a stessa madre? Sicuramente si, visto che appena uno dei gemelli sta a disagio, l’altro anche a distanza, se ne accorge subito del malessere dell’altro, e gli va in aiuto. Che bravi questi ragazzi, sempre uniti, anche quando sono distaccati………………………………………………..
    La cosa più tragica, che tutti e 2, cercano di prenderci per i fondelli, garda un po’ che titoli che danno agli emendamenti … “Provvedimenti anticrisi … ed invio di militari all’estero …” che ci azzecca? Bho!
    Cosa ancor più strana, che sputano addosso ad una sentenza della Magistratura, della Corte Costituzionale, dei Giudici delle Leggi….Bho!
    Poveri figli, sono in crisi, non riescono più ad impilare bene le montagne delle banconote da 500 € che hanno incassato e nel frattempo ci preparano “UN PACCO ANTICRISI”… D’altra parte in Italia da molti anni, non vanno più di moda le leggi per il popolo italiano, vanno di moda solo le leggi “ad personam”!!!!! Viva la democraziaunilaterale!
    Scritti due, copia incolla una, leggete e meditate gente, meditate….
    -Scritto primo:
    A.C. 2561. Conversione in legge del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali
    EMENDAMENTO DEL GOVERNO. All’articolo inserire i seguenti commi:
    «All’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: “Entro i suddetti lìmiti, per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli art. 141 e 149, l’azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell’art. 141, comma 3 e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 149, comma 6.»
    «All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6, è sostituito dal seguente:
    “6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l’azione diretta di cui all’articolo 144 convenendo in giudìzio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale rappresentante processuale dell’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, L’impresa dì assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto. “»
    MOTIVAZIONE
    1. Il sistema di risarcimento diretto per i sinistri r.c. auto, regolato dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) prevede che il danneggiato debba rivolgere la richiesta di indennizzo non all’impresa che assicura il veicolo del responsabile, ma, in caso di soggetto trasportato (art. 141), all’impresa assicuratrice del veicolo su cui era a bordo e, in caso di conducente non responsabile (art. 149), alla propria impresa. Tale sistema, fortemente voluto dal Governo per diminuire il contenzioso e per migliorare la qualità del servizio assicurativo, ha effettivamente prodotto notevoli risultati: ha ridotto i tempi di liquidazione* ha ridotto le cause e ha contenuto i costi per tutti i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione delle due procedure (soprattutto i costi impropri di assistenza professionale per i casi che non necessitano dell’intervento dei legali).
    Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 180/2009), pur non dichiarando l’illegittimità del risarcimento diretto, ha fornito un’interpretazione della sua disciplina che sostanzialmente determina la fine dell’obbligatorietà del sistema. La Corte ha infatti sostenuto che il danneggiato, accanto all’azione diretta nei confronti della propria impresa, conserva l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile. Tale alternatività smonta completamente il sistema di risarcimento diretto che allo stato è divenuto facoltativo, con conseguente ritorno al passato, in cui l’indennizzo diretto di natura volontaria riusciva a coprire solo il 25% dei sinistri r.c. auto. Il sistema obbligatorio ha consentito invece di coprire il 75% dei sinistri. Gli effetti negativi di tale ritorno al passato saranno un aumento del contenzioso, un peggioramento della qualità del servizio e un aumento dei costi dei risarcimenti. In più, la natura facoltativa del risarcimento diretto non potrà più conciliarsi con il metodo di regolazione dei rapporti economici tra imprese previsto dalla legge (sistema dei rimborsi a forfait), in quanto tale metodo intanto può funzionare e raggiungere un equilibrio di sistema, in quanto vi sia la certezza che tutti i sinistri r.c. auto con le caratteristiche previste dalla norma rientrino nella procedura. In altre parole, detto metodo compensativo sta in piedi solo se la procedura è effettivamente obbligatoria per legge. Se non sì intervenisse con immediatezza con una correzione legislativa della disciplina, il risarcimento diretto e le regole stabilite per il suo funzionamento perderebbero qualsiasi significato e il suo intero impianto dovrebbe essere formalmente abrogato, onde evitare che le incertezze sulla sua applicabilità e gestione determinino addirittura effetti perversi sui costi dei sinistri con grave pregiudizio in termini di prezzi delle coperture r.c. auto per tutti i cittadini.
    2. Le critiche fino ad oggi proposte alla normativa vigente e che hanno portato, da ultimo, alla ricordata sentenza della Corte costituzionale, dipendono dalla cattiva tecnica legislativa impiegata e da evidenti errori di formulazione.
    Dal punto di vista sostanziale ciò che rileva, infatti, è che il danneggiato possa contare sempre sulla garanzia di un assicuratore aggreditile con un’azione diretta, così come voluto dalla normativa comunitaria. Gli emendamenti proposti, senza nulla togliere alla tutela sostanziale del danneggiato, tendono unicamente ad evidenziare nel modo più chiaro che le azioni dirette del danneggiato verso il proprio assicuratore (art, 149), nonché verso l’assicuratore del veicolo vettore in caso di trasportato (art. 141), non costituiscono istituti nuovi ed autonomi che privano il danneggiato stesso dell’azione verso l’assicuratore del responsabile, ma rappresentano invece forma di esercizio di quest’ultima azione, in quanto l’assicuratore del danneggiato è convenuto in giudizio quale mero rappresentante processuale dell’assicuratore del responsabile, mentre l’assicuratore del vettore è convenuto in forza del Suo obbligo di intervenire in prima istanza e ferma, in entrambi i casi, la regolazione successiva dei rapporti tra le imprese coinvolte. Da questo punto di vista, gli emendamenti non fanno che riallineare l’eventuale fase processuale con la fase stragiudìziale derivante dalla richiesta di risarcimento, precisando, per quanto riguarda il risarcimento diretto in senso stretto (art. 149) il titolo in base al quale l’assicuratore del danneggiato viene chiamato in giudizio.
    -Scritto secondo:
    10.02. Convenzione CARD ed effetti della Sentenza n. 180/2009 Corte Costituzionale: procedura di rinvio del danneggiato al proprio assicuratore. Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180 del 2009, ha ritenuto infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Palermo in merito alle presunte violazioni degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, della norma del Codice delle Assicurazioni sul “risarcimento diretto”. Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto che l’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non costituisca un obbligo per l’assicurato, bensì una facoltà e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno; in altri termini, il danneggiato avrebbe a disposizione sia l’azione diretta verso il proprio assicuratore, sia l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile. Anche se al momento non è ancora possibile operare una valutazione complessiva degli effetti della sentenza sul piano liquidativo e giurisprudenziale, l’ANIA ritiene sicuramente necessario confermare la vigente impostazione della normativa CARD sull’obbligo in capo all’impresa del veicolo civilmente responsabile che ricevesse una richiesta di risarcimento relativa ad un sinistro soggetto all’applicazione del sistema di rinviare il danneggiato al suo assicuratore diretto (artt. 1.4 e 15 - Norma Operativa). E’ inoltre opportuno che il rinvio del danneggiato all’impresa Gestionaria scatti anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo civilmente responsabile sia stata effettuata ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del ce, con rinuncia espressa ad avvalersi della procedura di risarcimento diretto. Per garantire il rispetto della vigente normativa convenzionale ed evitare duplicazioni gestionali è stata definita anche una procedura che consenta all’impresa Gestionaria di assumere la gestione del danno, sia in fase stragiudiziale che nel corso del contenzioso giudiziario, e all’impresa Debitrice di non sopportare gli oneri economici di sinistri di competenza di altre imprese grazie ad un’azione di rivalsa fuori stanza di compensazione nei confronti dell’impresa Gestionaria.
    La vigente normativa CARD deve pertanto intendersi integrata dalle seguenti disposizioni, immediatamente efficaci e che verranno successivamente inserite formalmente nel testo della Convenzione:
    Richiesta di risarcimento inviata alla Debitrice
    - Entro un termine massimo di 15 giorni dal loro ricevimento, l’impresa Debitrice alla quale è stata inviata una richiesta di risarcimento per sinistri rientranti nell’ambito della procedura di risarcimento diretto deve rinviare il danneggiato al proprio assicuratore.
    - Entro il suddetto termine, tutte le richieste di risarcimento inviate unicamente alla Debitrice devono essere girate alla Gestionaria per consentirle di assumere la gestione del sinistro di sua competenza ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Tale attività non si rende invece necessaria se nella lettera di richiesta di risarcimento, la Gestionaria risulti già in indirizzo, ancorché per conoscenza.
    Al fine di evitare successive contestazioni in fase di rivalsa sull’esistenza della copertura assicurativa da parte della Gestionaria, è necessario che la Debitrice operi una verifica preliminare della garanzia sulla targa Gestionaria. L’informativa alla Gestionaria deve essere inviata ad un indirizzo dedicato (Fax o e.mail) idoneo a documentare l’invio operato. Il mancato invio dell’informativa alla Gestionaria comporta a carico della Debitrice l’applicazione di una penalità di 500 euro, ma non preclude la possibilità di una rivalsa qualora sia stata correttamente rispetta la procedura di notifica della citazione.
    Atto di citazione notificato alla Debitrice
    A partire dal 22 settembre u.s. è attiva una nuova funzione sul sito “Responline” che consentirà a tutte le imprese Debitrici chiamate in giudizio dall’assicurato della Gestionaria di girare l’atto di citazione a quest’ultima impresa, affinché la stessa effettui il tentativo di intervento volontario nel corso del giudizio. Attraverso la stessa funzione, la Gestionaria ha la possibilità di comunicare alla Debitrice l’intenzione di non costituirsi in giudizio oppure il rigetto della richiesta di intervento volontario da parte del Giudice. Al riguardo si precisa che solo le imprese che si avvarranno della suddetta funzione web avranno la possibilità di segnalare ad ANIA eventuali inadempienze in merito al mancato rispetto dei termini e delle modalità di notifica delle citazioni. Nel merito, la procedura di notifica delle citazioni potrà dare luogo ai seguenti comportamenti da parte delle due imprese:
    - Obbligo di informativa alla Gestionaria
    In caso di citazione della Debitrice o del responsabile civile, l’atto di citazione deve essere inviato alla Gestionaria (essendo quest’ultima convenzionalmente obbligata ad intervenire volontariamente in giudizio) con un preavviso di 15 giorni (30 giorni per il tribunale) rispetto alla data della 1A udienza. Il mancato rispetto di tale tempistica, ove provochi un pregiudizio alla Gestionaria, (cioè non sia più possibile costituirsi) renderà contestabile la rivalsa della Debitrice. Tale informativa verrà effettuata attraverso una nuova funzione del Responline “Notifica citazione” che consentirà la tracciatura dell’informazione. Tale procedura si applica solo alle gestioni CID e non anche a quelle CTT, rispetto alle quali la Debitrice dovrebbe poter ancora eccepire il difetto di legittimazione passiva.
    - Omessa informativa alla Gestionaria
    Nel caso in cui la Debitrice non abbia informato la Gestionaria, l’azione di rivalsa sarà contestabile e l’intero importo risarcito rimarrà a carico della stessa Debitrice.
    - La Gestionaria non manifesta l’intenzione di non costituirsi
    Se la Gestionaria non comunica alla Debitrice l’intenzione di non costituirsi in giudizio entro la data della prima
    udienza, si presume che la stessa si sia regolarmente costituita. In presenza di una sentenza di condanna a carico della Debitrice, la Gestionaria deve rimborsare a quest’ultima, oltre all’importo del danno e delle relative spese di resistenza all’impresa anche un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione. Successivamente a tale rimborso, la Gestionaria avrà la possibilità di addebitare in stanza di compensazione all’impresa Debitrice il forfait di competenza.
    - La Gestionaria manifesta l’intenzione di non costituirsi
    La comunicazione alla Debitrice sull’intenzione della Gestionaria di non intervenire nel contenzioso deve essere data attraverso la specifica funzione del Responline entro la data della prima udienza. In questo caso la Debitrice può costituirsi in giudizio e tentare di definire al meglio la vertenza oppure rimanere contumace in attesa della sentenza di condanna. Oltre all’importo del danno e delle relative spese di resistenza all’impresa Gestionaria verrà addebitato fuori Stanza di compensazione un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione. Successivamente a tale rimborso, la Gestionaria avrà la possibilità di addebitare in stanza di compensazione all’impresa Debitrice il forfait di competenza.
    - Intervento Volontario della Gestionaria accettato dal giudice
    Qualora il Giudice accetti l’intervento volontario dell’impresa Gestionaria, quest’ultima provvedere alla liquidazione del sinistro e all’addebito alla Debitrice secondo le modalità previste dalla normativa CARD. I costi sostenuti dalla Gestionaria potranno essere addebitati in stanza di compensazione nella misura in cui la stessa ne abbia diritto.
    - Intervento volontario della Gestionaria non accettato dal Giudice
    La Gestionaria, attraverso la medesima funzione del Responline dovrà comunicare alla Debitrice entro 60gg dal provvedimento del giudice l’esito negativo dell’intervento volontario. In questa ipotesi la Debitrice deve costituirsi in giudizio e tentare di definire al meglio la vertenza. L’importo del danno successivamente risarcito dalla Debitrice e le relative spese di resistenza verranno addebitate all’impresa Gestionaria fuori Stanza di compensazione. Se la Debitrice è stata regolarmente informata dalla Gestionaria in merito al rifiuto dell’intervento volontario in giudizio, non Le sono dovuti i diritti di gestione. Se la Debitrice, opportunamente informata dalla Gestionaria non si è costituita in giudizio, perde il diritto alla rivalsa. Successivamente a tale rimborso, la Gestionaria avrà la possibilità di addebitare in stanza di compensazione all’impresa Debitrice il forfait di competenza. Le Unità di Direzione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

  2. 2 Il Nibbio 2 Dic 2009 a

    Art.10
    Eliminazione dell’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d’infrazione n. 2008/4421

    1. All’articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
    «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

    NDR Forse avremo una miglior concorrenza!

  3. 3 Il Nibbio 2 Dic 2009 a

    Tante occasioni per poter fare di più, ma per questo dobbiamo esser meglio informati onde capire quali sono i nostri diritti ed i nostri doveri. Il sapere ci libera dal confino, dalla schiavitù, dal vassallaggio, dal signoraggio anche di banche ed assicurazioni, ci accomuna e ci fortifica, vivificandoci. Sapere, sapere, leggere, studiare, confrontare e confrontarci, diversamente è colpa ns. se saremo costretti in futuro a menare le mani.
    Il Dipartimento Politiche Comunitarie sta preparando un opuscolo dedicato al Trattato di Lisbona. Il testo che segue ne anticipa alcuni passaggi:Firmato solennemente nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai 27 Capi di Stato o di Governo e dai rispettivi Ministri degli Esteri, il Trattato è stato ratificato da tutti i 27 Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Nella maggior parte dei casi si è trattato di ratifiche parlamentari, salvo nel caso dell’Irlanda, dove, come richiesto dalla Costituzione, tale ratifica è stata approvata da un referendum popolare. L’Italia ha ratificato il Trattato con la Legge n. 130 del 2 agosto 2008. L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona segna il superamento di una fase lunga e controversa del processo di integrazione europea e dà il via ad una nuova Europa, in grado di tutelare più efficacemente gli interessi dei cittadini europei in un’Unione a 27 e di far fronte alle sfide poste dalla globalizzazione.
    Le principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona consentono, infatti, all’Unione Europea di avere un’architettura istituzionale più lineare e armonica, con metodi di lavoro più efficienti e procedure decisionali più trasparenti, di essere più democratica, sicura e garante dei diritti dei cittadini europei, nonché di avere maggiore capacità di azione, essendo al contempo più attenta alle esigenze degli Stati membri e delle autonomie territoriali e con un ruolo più attivo ed efficace sulla scena internazionale.Ecco, in breve le novità di maggiore rilievo:
    * Viene meno la distinzione tra “Comunità europea” e “Unione Europea”: la prima cessa formalmente di esistere, venendo riassorbita nella seconda. Il Trattato sull’Unione Europea (TUE) conserva il suo titolo attuale, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) viene denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Questi due Trattati costituiscono i Trattati su cui è fondata l’Unione, che sostituisce e succede alla Comunità.
    * La struttura dell’Unione su tre “pilastri” (Comunità europee, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), creata dal Trattato di Maastricht del 1992, viene superata. Nel sistema originario ogni “pilastro” aveva procedure proprie e propri strumenti giuridici; la soppressione della distinzione tra i tre “pilastri”, comporta, invece, una sostanziale armonizzazione delle procedure e degli atti giuridici dell’Unione. Procedure specifiche restano applicabili solo nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
    * Il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo rispetto al Consiglio viene rafforzato attraverso la generalizzazione della procedura di codecisione, che diventa la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo si trova così ad operare in condizioni di parità con il Consiglio in gran parte dell’attività legislativa, ivi compresi settori chiave quali la politica di libertà, sicurezza e giustizia.
    * Il Consiglio europeo diviene un’istituzione a pieno titolo dell’Unione, soggetta al controllo della Corte di giustizia. Inoltre, esso viene dotato di una presidenza stabile. Il Presidente del Consiglio europeo é eletto per un periodo di due anni e mezzo ed il suo mandato è rinnovabile una volta sola. Esso inoltre non può esercitare un mandato nazionale.
    * Gli ambiti in cui il Consiglio dell’Unione vota a maggioranza qualificata sono estesi ad ulteriori 40 settori, tra cui lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. In un’Europa a 27, la riduzione dei casi in cui il Consiglio dell’Unione decide all’unanimità facilita il processo decisionale dell’Unione, che non si troverà più ad essere paralizzato dal voto contrario anche di un solo Stato membro.
    * È prevista l’istituzione della nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che riunisce le competenze in precedenza attribuite all’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ed al membro della Commissione europea responsabile per le Relazioni Esterne (cd. “doppio cappello”), assumendo il ruolo di vicepresidente della Commissione. L’Alto rappresentante è incaricato del coordinamento dell’azione dell’Unione con i Paesi terzi e ha il potere di presentare al Consiglio proposte in materia. Questa nuova figura è destinata a conferire all’azione esterna dell’UE maggiore impatto, coerenza e visibilità.
    * E’ assicurata una maggiore legittimazione e semplificazione del processo decisionale in un’Europa ampliata, grazie ad un nuovo metodo di calcolo della maggioranza qualificata in sede di Consiglio dell’Unione. La maggioranza qualificata non si basa più sui voti ponderati attribuiti a ciascuno Stato membro, ma su un sistema detto di “doppia maggioranza”, ideato per riflettere anche a livello di Consiglio la duplice legittimazione dell’Unione, che è contemporaneamente un’unione di Stati ed un’unione di cittadini.
    * Per la prima volta nell’ambito dell’Unione trova spazio il principio della democrazia partecipativa. In tale contesto viene previsto il diritto di iniziativa popolare, che consente ad un milione di cittadini europei (su una popolazione comunitaria di circa 500 milioni di abitanti) di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa.
    * La Carta dei diritti fondamentali, che elenca i diritti civili, politici, economici e sociali riconosciuti ai cittadini europei, assume lo stesso valore giuridico dei Trattati. Il disposto della Carta si applica pienamente alle misure di attuazione del diritto dell’Unione.
    * Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto dell’Unione Europea viene potenziato. Aumenta la loro informazione da parte delle istituzioni europee, attraverso la trasmissione diretta degli atti maggiormente rilevanti; ad essi è inoltre attribuita una funzione di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell’Unione. Tra le loro nuove prerogative vi sono anche la partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e il potere di veto assoluto nei confronti di una revisione semplificata.
    * L’Unione vede potenziata la sua capacità d’azione, grazie a nuove basi giuridiche in materia di energia, sanità e protezione civile. Sono inoltre previste nuove disposizioni concernenti i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la coesione territoriale, lo spazio, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa.


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