Archivio per Gennaio, 2010

Decreto millaproroghe. Emendamento “porcata” sul ripristino della obbligatorietà della procedura di indennizzo diretto

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=34761

9.64

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: ”Per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l’azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell’articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 149, comma 6”.

3-ter. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

”6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articola 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l’azione diretta di cui all’articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”».

Spese degli studi di infortunistica stradale riconosciuti dalla Cassazione

Ricevo da Giampaolo Bizzarri comunicazione di una importantissima sentenza pubblicata su Guida Al Diritto:

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 21 gennaio 2010 n. 997
L’automobilista che, in caso di sinistro stradale, si avvale dell’assistenza di uno studio di infortunistica può ottenere in giudizio il rimborso delle spese sostenute anche se l’attività è stata svolta da un soggetto che non riveste la qualità di professionista legale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 997/2010 secondo la quale l’attività di assistenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi e dà diritto al compenso a favore di colui che la esercita, sempre che la “spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.

Il testo della sentenza

ANIA - Le grandi manovre

cerchiai_miniatura.jpg Intervista al presidente dell’ANIA “L’aumento è assicurato”


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