Avvisato da Claudio Bosco, qui il testo del decreto legislativo sulla conciliazione obbligatoria che riguarda (vedi art. 5) anche il risarcimento dei danni da circolazione stradale e che entrerà in vigore tra un anno approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 febbraio. Regalo alle Compagnie, una opportunità per i patrocinatori, fine dell’attività stragiudiziale? La discussione è aperta.
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…allungherà solo i tempi di accesso alla giustizia ordinaria.
Ciao.
Michele.
Concordo con Michele, non vedo pericoli per la nostra attività… certo le compagnie nel valutare il danno giocheranno sporco (come sempre)perchè in questa maniera si allungano i tempi per le cause e molti clienti saranno tentati ad accettare anche cifre starate.
La vera tristezza è che ogni giorno quando apro la posta ho il terrore di trovare messaggi con novità sgradevoli e questo non ci fa lavorare serenamente come dovrebbe essere…ma questo è il nostro bel paese!!!!
ciao a tutti, simone. (Studio Mazzoni Terni)
Dobbiamo tenere duro, certamente si allungheranno i tempi, ma dobbiamo con la nostra professionalità difendere il cittadino/utente dalla grama situazione messa in atto dalle Compagnie con l’Indennizzo Diretto.
Forse sarà un contentino!!
O peggio.. gira e rigira, saremo schiavi delle compagnie!!
Da ora al prossimo anno dobbiamo fare attenzione alla politica e preoccuparci!
Se modificano la costituzione è fatta… applicheranno una franchigia di 2% o forse 3% di ip dove non si avrà diritto a nessun risarcimento..
Mi e ti chiedo:
I periti assicurativi (non laureati) possono accedere al corso di conciliatore ?
Potranno essere i periti assicurativi L.166 del 17/02/92, conciliatori in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione e dal furto/incendio dei veicoli a motore soggetti alla disciplina della legge sull’assicurazione obbligatoria L990. ?
p.a. Gennaro Adinolfi
Secondo me la procedura di mediazione sarà a ns.vantaggio e porrà al centro la ns.figura professionale di ptrocinatore, che potremo rappresentare, con regolare mandato, la parte danneggiata nella mediazione. Semmai sarà utile per selezionare ed evidenziare la giusta competenza e professionalità dei patrocinatori stessi.
Credo che anche per le Compagnie sarà utile la nuova procedura perchè renderà meno costosa la transazione evitando le spese legali, riconosciute anche e soltanto con un semplice atto di citazione.Credo che soltanto gli avvocati degli studi di infortunistica ed i fiduciari delle Compagnie, avranno di che lamentarsi.
I perii assicurativi non potranno accedere al registro dei concilatori-mediatori, se non laureati in discipline giuridico-economiche.
Dobbiamo tenere presente che ad oggi non vi è , nè è previsto un registro genereale dei mediatori. Hanno visibilità soltanto quelli iscritti negli organismi pubblici o privati di conciliazione , autorizzati ed iscritti nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Cari amici lettori, questo è l’ennessimo inganno alla tutela del cittadino.
Difatti dopo il grande inganno denominato “indennizzo diretto” che garantiva termini brevi e calo dei costi assicurativi (TUTTE IN AUMENTO) oggi arriva la conciliazione obbligatoria!!!!
Giustamente le imprese assicurative in tema r.c.a. non godono di un lasso temporale già sufficiente? 60 gg per liquidare un danno materiale senza lesioni 90 con lesioni e interrompono i termini per conoscere lo stato di salute del danneggiato, o meglio per aumentare i termini temporali; come se non bastasse adesso spariamogli altri 04 mesi di attesa
LA CONCILIAZIONE OVE VI SIA VOLONTA’ DA AMBO LE PARTI E’ GIA’ COMPRESA IN QUESTE LUNGAGINI
CHE VERGOGNA!!!
Non condivido il parere di chi crede che con l’avvio della conciliazione i tempi si allungheranno.
Infatti la domanda di conciliazione può essere fatta subito dopo la AR di messa in mora passati gli 8 gg per l’eventuale perizia è possibile avviare la domanda di conciliazione che se non accolta darà entro circa 1 mese verbale negativo per poi superati i termini legali (60 0 90 gg dalla AR) avviare il giudizio.
Ragazzi ma saremo dei liberi professionisti, oppure verremo coordinati dagli organismi a cui ci iscriviamo, una volta che abbiamo frequentato il corso?
Il conciliatore professionista non opera da solo ma all’interno dell’organismo di conciliazione a cui si iscritto ( fino a 3 secondo i vecchi decreti). L’autonomia del conciliatore è totale , ma deve attenersi a quanto previsto dalla Legge ( dls 28/2010) e dal regolamento dell’organismo di conciliazione. Tolto circa i 30% delle spese di conciliazione fissate nel regolamento dell’organismo,il restante 70% per cento va al conciliatore professionista con la previsione di un bonus in caso di conciliazione positiva.IL conciliatore professionista può a pieno titolo essere referente professionale di una parte nella conciliazione in cui non è chiaramente nominato conciliatore.
io invece credo che se aveste letto gli artt 5-8 del dls in questione, vi saresti accorti che:
1- una volta fatta la racc a/r si può aprire la conciliazione.
2- la conciliazione può durare anche 4 mesi
2.1- la compagnia può liquidare entro 60gg o 90gg
2.2- atto di citazione
3- il giudice chiede se le parti hanno tentato la conciliazione e chiede di esibire la documentazione.
4- la parte convenuta può chiedere annullamento del procedimento.
5- il giudice deve continuare il proc se c’è regolarità nei documenti.
6- la mediazione può concludersi e con essa anche la mediazione fino all’ udienza delle precisazione conclusione
nulla cambierà
io penso che quello della mediazione ,nel frattempo è un espediente x muovere soldi ma sapete quanto costa un corso? dai 500 ai 1600,00 euro e se ne organizzano ogni minuto secondo quindi questo significa milioni di euro che girano.
Io non ho paura anche perchè se il conciliatore agisce con la mentalità della compagnia nessuna conciliazione riuscirà mai fidatevi.
non mi sembra proprio che nulla cambierà, nè che ne sarà “valorizzata” la nostra professionalità. intanto noi avvocati, oltre che far la fila presso le compagnie per ottenere ciò che è dovuto, saremo costretti a far la fila anche presso il conciliatore. mentre le compagnie, siatene certi, non si presenteranno mai davanti al conciliatore, ma avranno due mesi di tempo in più per liquidare i danni auto. intanto il cliente verrà ogni giorno in studio a sollecitare la liquidazione…
è soltanto uno “scippo”, una ulteriore agevolazione per le compagnie.
scusate ma poi, dove lo trovate il coraggio di pensare che quattro mesi non sia un tempo vergognoso per liquidare magari un sinistro di cinquecento euro??!!
questa sarebbe la valorizzazione della nostra professionalità? caro massimo di mauro, voglio vedere come ti sentirai professionalmente valorizzato quando sarai costretto a fare file di ore per costatare soltanto che la compagnia non si è presentata alla mediazione…
Ciao a tutti,leggo affascinato i vostri commenti a chi dettagliati, ad altri molto professionali ma nella mia poka esperienza,posso solo pensare che il conicliatore (e parlo in generale,nessuno si senta preso in causa),sarà un’altra figura da ”trattare bene”,per poi arrivare ad ottenere la somma dovuta.Ciò nn accade ovunque, ma dove accade è stato fatto per il risarcimento vecchio rito,indennizzo diretto e lo si farà anche per la conciliazione.è diciamo in parole povere un’altra figura da tener conto.Scusatemi è uno sfogo.
Prendo spunto dalla risposta del Dr. Di Mauro, che interpreta la normativa in senso negativo all’accesso dei Periti Assicurativi al ruolo di Mediatore.
Poiche’ possono accedere i laureati OPPURE gli iscritti ad Ordini o Collegi professionali, i Periti dovrebbero aver pieno titolo all’accesso, dopo aver frequentato il previsto corso. Altrettanto dovrebbe valere per Geometri, Ragionieri ed altri professionisti per i quali sia prevista riserva di legge…
Come precisato dal Sig. De Titta,
ai sensi del DM 180/2010 per svolgere la professione di conciliatore, è necessario essere in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale, consistenti in un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale e nel possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso enti di formazione accreditati.
Il corso si svolge in 52 ore con valutazione finale.
Ho fiducia negli sviluppi della mediazione e ritengo possa essere una valida soluzione per i tempi critici della giustizia italiana. In campo assicurativo ritengo che sia a vantaggio del consumatore. Tempi brevi, non obbligatorietà di assistenza legale (anche se certamente consigliata, ma le parcelle saranno nettamente inferiori) e sarà possibile sfruttare l’interesse delle compagnie assicurative ad una pratica veloce e secretata (tutto ciò che viene detto e prodotto non può essere messo a verbale salvo esplicito consenso delle parti ne riferito al di fuori della camera di canciliazione).
Possono accedere ai corsi i periti assicurativi regeolarmente iscritti al ruolo cccc7o isvap? grazie
Con il nuovo D.lgs 145/2011 che sostituisce il Precedente,DM 180/2010, si evince chiaramente, che I Periti assicurativi(non Laureati) sono esclusi dallo svolgere attività di mediatore in materia R.c.a. Ai sensi del DM 180/2010 per svolgere la professione di conciliatore, è necessario essere in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale, consistenti in un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale e nel possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso enti di formazione accreditati.
Il corso si svolge in 52 ore con valutazione finale.
oltre all’iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, un MASTER in INFORTUNISTICA STRADALE può essere sufficiente per i non laureati?
Grazie