Nuovi emendamenti del gruppo Mugnai & C. Tutto appare accantonato per farraginosità. Non riesco a trovare le parole per esprimere la mia personale indignazione su come si riesca a giocare, negli oscuri lavori della commissione Giustizia, sulle sorti di migliaia di lavoratori che con una una parola in più o in meno potrebbero trovarsi a mal partito.
Il senatore
ICHINO (
PD) interviene sull’emendamento 2.235, sottolineando come il comma 6 dell’articolo 2, così come formulato, riconosce agli avvocati un’inaccettabile esclusiva nell’espletamento delle attività di assistenza stragiudiziale. Tale previsione rischia di escludere tutti quei soggetti che secondo la normativa vigente in ragione di specifiche competenze tecniche, svolgono proficuamente tale funzione di assistenza stragiudiziale. Il comma 6, inoltre, non appare in linea con le norme del disegno di legge, così come modificate, relative alle cause di incompatibilità. Ribadisce, in conclusione, come la necessità di assicurare un controllo del rispetto delle regole deontologiche possa giustificare unicamente una riserva sulle attività giudiziali. Il senatore
MARITATI (
PD) lamenta l’illogicità del coma 6 dell’articolo 2 il quale sembra ispirato a mere logiche di “casta”.La Commissione respinge quindi con un’unica votazione gli identici emendamenti 2.235, 2.236 e 2.237.Il senatore
CENTARO (
PdL) accede alla richiesta di riformulazione del relatore ad esclusione del richiamo “ai laureati in giurisprudenza”.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) interviene sull’emendamento in questione sottolineandone l’eccessiva ridondanza nella riformulazione. A suo parere, tenuto conto del carattere di sistema del disegno di legge, non si dovrebbero inserire previsioni così puntuali e circostanziate.
Dopo una breve precisazione del senatore CENTARO(PdL), il senatore ICHINO (PD) esprime perplessità sull’emendamento. A suo parere, pur essendo preferibile alla attuale formulazione del comma 6, l’emendamento in questione sembra ancora limitare eccessivamente l’ambito dei soggetti abilitati a svolgere assistenza stragiudiziale. Nel merito non si comprende per quale ragione sia consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, mentre siano escluse altre tipologie contrattuali quali il contratto d’opera o il contratto di lavoro gratuito.
La senatrice PORETTI (PD) si associa ai rilievi critici testè formulati. Tale emendamento è volto unicamente a venire incontro alle esigenze di alcune specifiche associazioni di categoria. Troppo ampia è la cerchia di soggetti che attualmente svolgono attività di assistenza stragiudiziale e che rischiano di essere esclusi. In particolare esprime perplessità sulla necessità che siano accertati l’interesse di particolare rilievo sociale e il carattere non occasionale dell’associazione. La prassi mostra come spesso associazioni o enti esponenziali nascano proprio per far fronte ad esigenze contingenti.
I senatori DELLA MONICA (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) sottoscrivono l’emendamento 2.245 come riformulato.
Il presidente BERSELLI fa presente che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sull’emendamento in questione e per tale ragione ne propone il temporaneo accantonamento.
Sono quindi accantonati l’emendamento 2.245 (testo 4) nonché i restanti emendamenti volti a sostituire o modificare o modificare il comma 6 (emendamenti da 2.238 a 2. 252).
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=510364
2.235
2.237DELLA MONICA,
GIARETTA,
ICHINO,
CASSON,
CAROFIGLIO,
CHIURAZZI,
D’AMBROSIO,
GALPERTI,
LATORRE,
MARITATI,
LEGNINI,
MORANDO,
PORETTI,
TONINI,
NEROZZISopprimere il comma 6.
2.245 (testo 3)CENTARO,
MUGNAI,
AMATO,
BETTAMIO,
VALDITARA,
SACCOMANNO,
BONFRISCOSostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate con riguardo a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte anche in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario ha natura di associazione o ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatori di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».
2.245 (testo 4)CENTARO,
MUGNAI,
AMATO,
BETTAMIO,
VALDITARA,
SACCOMANNO,
BONFRISCO,
DELLA MONICA,
SERRASostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».
2.245 (testo 5)
CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARA, SACCOMANNO, BONFRISCO, DELLA MONICA, SERRA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».
2.238ICHINO,
DELLA MONICA,
GIARETTA,
CASSON,
CAROFIGLIO,
CHIURAZZI,
D’AMBROSIO,
GALPERTI,
LATORRE,
MARITATI,
LEGNINI,
MORANDO,
PORETTI,
TONINI,
MOLINARI,
NEROZZI,
PERDUCASostituire il comma 6 con il seguente: «6. L’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.239PORETTI,
PERDUCA,
BONINOSostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L’assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all’albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.240CENTAROSostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.241GIARETTA,
DELLA MONICA,
ICHINO,
CASSON,
CAROFIGLIO,
CHIURAZZI,
D’AMBROSIO,
GALPERTI,
LATORRE,
MARITATI,
LEGNINI,
MORANDO,
PORETTI,
TONINI,
MOLINARI,
NEROZZISostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuati va e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.242PORETTI,
PERDUCA,
BONINOSostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all’espletamento di uno specifico mandato rientrante nell’ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.243PORETTI,
PERDUCA,
BONINOSostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.444D’ALIA,
SERRASostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell’interesse di associati ed iscritti».
2.247PORETTI,
PERDUCA,
BONINOAl comma 6, sopprimere il primo periodo. Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.248POLI BORTONEAl comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».
2.249CARUSOAl comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all’avvocato e, a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all’avvocato stabilito. È tuttavia».
2.250VICARIAl comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.251CARUSOAl comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell’impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».
2.252PINZGERAl comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l’attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».
2.253CARUSODopo il comma 6 inserire il seguente: «6-
bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall’avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».
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