Archivio per Ottobre, 2010

Medio evo alle porte. Follie dalla commissione (in)Giustizia del senato. Nuovi emendamenti assurdi di Mugnai & C.

Nuovi emendamenti del gruppo Mugnai & C. Tutto appare accantonato per farraginosità. Non riesco a trovare le parole per esprimere la mia personale indignazione su come si riesca a giocare, negli oscuri lavori della commissione Giustizia, sulle sorti di migliaia di lavoratori che con una una parola in più o in meno potrebbero trovarsi a mal partito.
 Il senatore ICHINO (PD) interviene sull’emendamento 2.235, sottolineando come il comma 6 dell’articolo 2, così come formulato, riconosce agli avvocati un’inaccettabile esclusiva nell’espletamento delle attività di assistenza stragiudiziale. Tale previsione rischia di escludere tutti quei soggetti che secondo la normativa vigente in ragione di specifiche competenze tecniche, svolgono proficuamente tale funzione di assistenza stragiudiziale. Il comma 6, inoltre, non appare in linea con le norme del disegno di legge, così come modificate, relative alle cause di incompatibilità. Ribadisce, in conclusione, come la necessità di assicurare un controllo del rispetto delle regole deontologiche possa giustificare unicamente una riserva sulle attività giudiziali. Il senatore MARITATI (PD) lamenta l’illogicità del coma 6 dell’articolo 2 il quale sembra ispirato a mere logiche di “casta”.La Commissione respinge quindi con un’unica votazione gli identici emendamenti 2.235, 2.236 e 2.237.Il senatore CENTARO (PdL) accede alla richiesta di riformulazione del relatore ad esclusione del richiamo “ai laureati in giurisprudenza”.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) interviene sull’emendamento in questione sottolineandone l’eccessiva ridondanza nella riformulazione. A suo parere, tenuto conto del carattere di sistema del disegno di legge, non si dovrebbero inserire previsioni così puntuali e circostanziate.

Dopo una breve precisazione del senatore CENTARO(PdL), il senatore ICHINO (PD) esprime perplessità sull’emendamento. A suo parere, pur essendo preferibile alla attuale formulazione del comma 6, l’emendamento in questione sembra ancora limitare eccessivamente l’ambito dei soggetti abilitati a svolgere assistenza stragiudiziale. Nel merito non si comprende per quale ragione sia consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, mentre siano escluse altre tipologie contrattuali quali il contratto d’opera o il contratto di lavoro gratuito.

La senatrice PORETTI (PD) si associa ai rilievi critici testè formulati. Tale emendamento è volto unicamente a venire incontro alle esigenze di alcune specifiche associazioni di categoria. Troppo ampia è la cerchia di soggetti che attualmente svolgono attività di assistenza stragiudiziale e che rischiano di essere esclusi. In particolare esprime perplessità sulla necessità che siano accertati l’interesse di particolare rilievo sociale e il carattere non occasionale dell’associazione. La prassi mostra come spesso associazioni o enti esponenziali nascano proprio per far fronte ad esigenze contingenti.

I senatori DELLA MONICA (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) sottoscrivono l’emendamento 2.245 come riformulato.

Il presidente BERSELLI  fa presente che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sull’emendamento in questione e per tale ragione ne propone il temporaneo accantonamento.

Sono quindi accantonati l’emendamento 2.245 (testo 4) nonché i restanti emendamenti volti a sostituire o modificare o modificare il comma 6 (emendamenti da 2.238 a 2. 252).

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=510364

 2.235
PORETTI, PERDUCA, BONINOSopprimere il comma 6.
2.236PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARISopprimere il comma 6.
2.245 (testo 3)CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARA, SACCOMANNO, BONFRISCOSostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate con riguardo a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte anche in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario ha natura di associazione o ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatori di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».
2.245 (testo 4)CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARA, SACCOMANNO, BONFRISCO, DELLA MONICA, SERRASostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.245 (testo 5)

CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARA, SACCOMANNO, BONFRISCO, DELLA MONICA, SERRA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.238ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI, PERDUCASostituire il comma 6 con il seguente:        «6. L’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.239PORETTI, PERDUCA, BONINOSostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L’assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all’albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.240CENTAROSostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.241GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZISostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuati va e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».
2.242PORETTI, PERDUCA, BONINOSostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all’espletamento di uno specifico mandato rientrante nell’ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.243PORETTI, PERDUCA, BONINOSostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.444D’ALIA, SERRASostituire il comma 6 con il seguente:        «6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell’interesse di associati ed iscritti».
2.246PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARIAl comma 6 sopprimere il primo periodo.        Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.247PORETTI, PERDUCA, BONINOAl comma 6, sopprimere il primo periodo.        Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».
2.248POLI BORTONEAl comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».
2.249CARUSOAl comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all’avvocato e, a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all’avvocato stabilito. È tuttavia».
2.250VICARIAl comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
2.251CARUSOAl comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell’impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».
2.252PINZGERAl comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l’attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».
2.253CARUSODopo il comma 6 inserire il seguente:        «6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall’avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

MEDIO EVO ALLE PORTE. Emendamenti entro il 30 ottobre.

Gli emendamenti ad eventuali nuovi testi definiti dalla 2a Commissione permanente sul disegno di legge n. 601 (Riforma professione forense), a seguito del rinvio ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento, dovranno essere presentati entro le ore 13 di sabato 30 ottobre.

Nostro intervento su Omnia Auto - Rc auto: è fuga dal Sud Italia

Omnia Auto Rc auto: è fuga dal Sud Italia

MEDIO EVO ALLE PORTE 2 - Riforma forense torna in aula

DA ASCA: RIFORMA FORENSE: DDL TORNA IN COMM., INTESA PER VOTO AULA ENTRO 5/11

Il disegno di riforma della professione forense torna in aula con il seguente formulato all’art. 2 comma 6 condiviso da TUTTE le principali componenti politiche escluso i Radicali.

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E’, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.».

Si era arenato a maggio e ora torna, più pericoloso che mai nella distrazione generale.

Cosa faranno le associazioni di Categoria per evitare il potenziale disastro?

Adiconsum da i numeri. L’indennizzo diretto non funziona? Rafforziamolo!

ARLECCHINO SERVO DI DUE PADRONIL’Adiconsum non perde il tempo per sposare senza se e senza ma le teorie dell’ANIA con un comunicato che annuncia nuove inquietanti concertazioni.

Negli ultimi dieci anni l’ineffabile associazione ha firmato alcuni protocolli di intesa con l’Ania, l’ISVAP e il Governo e uno di conciliazione da cui sono scaturite norme che hanno solo svilito il diritto delle Vittime della Strada ad ottenere un giusto risarcimento e beffato gli assicurati che hanno visto i premi alzarsi.  E’ bene ricordare che l’Adiconsum occupa un posto nella fondazione ANIA per la sicurezza stradale ed è stata tra i numi tutelari di quel disastro dell’indennizzo diretto teorizzando che avrebbe abbassato i premi del 20%, quando, invece, è successo esattamente il contrario.

Ha difeso quell’abominio del risarcimento in forma specifica introdotto in un mercato dominato solo da quattro gruppi assicurativi e ora pare voler attaccare a gamba tesa i pochi strumenti di libertà di scelta del danneggiato.

Partecipa ai lavori del comitato tecnico, ritenuti poco chiari dalla stessa Antitrust, che, ogni anno, stabiliscono i forfait di risarcimento per la procedura CARD.  E ora?

Non paga del sostegno dato a misure fallimentari ha l’ardire di affermare che, tagliando ulteriormente i diritti delle Vittime della Strada e i risarcimenti, le polizze si potrebbero ridurre del 38%.

Il tutto in perfetta sintonia con le opinioni del presidentte dell’ANIA che non vede l’ora di incassare l’ennesimo regalo per rimpinguare gli utili di un settore che, nonstante la dura crisi internazionale, va, complessivamente, benissimo.

Tutti, eccetto l’Adiconsum, l’ANIA e l’ISVAP sanno che l’indennizzo diretto fa acqua da tutte le parti e che andrebbe immediatamente rottamato. Lo sa, in primo luogo, la Corte Costituzionale che ha stabilito, per ben tre volte, che può essere solo inteso come una procedura facoltativa.

Lo sa l’Antitrust che lo aveva sostenuto, e che ora esprime forti perplessità anche in merito al risarcimento in forma specifica.

Lo sa anche il Consiglio Economico e Sociale dell’Unione Europea che ha espresso un autorevole parere.

Lo sanno sia la Camera, con la proposta di legge bipartizan 3713 che ha come primo firmatario l’On. Raisi, che il Senato, con il DDL 2260 a firma del Sen. Sangalli, volti a riaffermare la facoltatività della procedura.TTO DEL SENATO 2066

A tutte queste autoreoli Entità, che non possono certo essere considerate corporative, o rappresentative di “rendite di posizione” (così le chiama l’Adiconsum) ovvero di quelle categorie di patrocinatori e artigiani che avevano ampiamente previsto quale triste fine avrebbe fatto la norma, si aggiungono i milioni consumatori spennati che l’Adiconsum sostiene di voler tutelare e le centinaia di migliaia di  danneggiati alle prese con compagnie sempre più assenti nel riconoscere al danneggiato un giusto ed equo risarimento.

Attore e tra i principali responsabili di questo disastro, l’Adiconsum sostiene, con quella che sembra la follia di un Dottor Stranamore, che la procedura di risarcimento diretto va rafforzata e non “aggirata” (in spregio quindi al dettato della Corte Costituzionale)  e i danni alla persona sempre più ridotti.

Tutto sempre in pieno accordo con l’ANIA.

La questione si fa sempre più allarmante posto che dagli incontri tra ANIA, ISVAP e CNCU sono sempre uscite sonore batoste per assicurati e danneggiati.

Non si venga poi a dire che solo ora ci si sveglia alla mattina per contrastare il fenomeno delle frodi, perchè siamo stati i primi a sostenere che, con la nuova procedura, le speculazioni sarebbero proliferate in misura esponenziale e che sarebbe stato necessario istituire una agenzia ad hoc seria e in linea con le migliori esperienze estere.

I progetti in essere in Italia vanno in una direzione diametralmente opposta e non saranno certo  le associazioni del CNCU ad avere un livello di competenza adatta a suggerire quali sono le migliori ipotesi e prassi da perseguire come non è  loro competenza occuparsi di danno alla persona o di imprese artigiane.

Al contrario dove invece potevano incidere criticando e suggerendo misure per ridurre l’abnorme assetto oligopolistico delle imprese e la fitta rete di partecipazioni societarie incrociate, le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Adiconsum in primis)  sono state sempre silenti.

C’è da stare molto attenti, soprattutto alla vigilia di manovre, manovrine, decreti milleproroghe dove si possono abilmente nascondere solenni fregature nei meandri di migliaia di emendamenti.

Attenzione!

Associazioni di Categoria non andate in letargo!

ISVAP: abolire la cessione di credito per risolvere i problemi dell’RC Auto! Attacco a artigiani e patrocinatori

ISVAP

Il Danneggiato poteva scegliere, l’ISVAP vuole punirlo…….

Da Repubblica:  Rc auto tra supertariffe, frodi e ritardi
E al Sud spunta la “pulizia geografica”

Tra le proposte accolte dall’Isvap c’è la rimodulazione del bonus-malus. Il sistema delle compensazioni forfettarie sta comportando infatti aspetti speculativi da parte delle compagnie che si ripercuotono in aumenti delle polizze per gli assicurati. L‘Istituto per la vigilanza si è impegnato, inoltre, a salvaguardare la riforma del risarcimento diretto, avvenuta nel 2007, e a limitare il fenomeno della compravendita (sic! ndr) dei sinistri (tramite il meccanismo della cessione del credito a carrozzieri o studi legali di infortunistica stradale). Ma la richiesta più forte dei consumatori è quella di intervenire sulle tariffe. Secondo l’Ania affrontando le criticità nel settore dell’Rc auto i prezzi potrebbero ridursi del 38%.

Alla Camera una proposta di legge “bipartizan” per ripristinare il diritto di scelta del danneggiato

camera1.jpgE’ stato appena pubblicato sul sito della Camera il PDL 3713 contentene “Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento civile” e teso, in sostanza, a ripristinare il diritto di scelta del danneggiato con l’introduzione del principio della facoltatività dell’indennizzo diretto. La proposta di legge vede come come primo firmatario l’On. Raisi (FLI) che, bisogna dargli atto, ha fatto un buon lavoro di sensibilizzazione su tutte le componenti politiche, posto che gli altri firmatari sono gli On. Vignali (PDL), presidente della Commissione Attività Produttive, Cimadoro (IDV), Froner e Vico (PD), Polidori (FLI) e Torazzi (LNP).  La recente audizione dell’Antitrust al Senato e il parere del Consiglio Economico e Sociale dell’Unione Europea sono peraltro  un ottimo supporto ai temi affrontati dalla proposta di legge. In tale favorevole e irripetibile circostanza sarà compito delle associazioni di categoria, che hanno peraltro contribuito all’elaborazione del testo, promuovere con vigore tutte le iniziative volte a stimolare una rapida discussione del progetto di legge alla Camera o al Senato dove c’è un DDL equivalente a firma Sangalli. Le sorprese in direzione opposta tra finanziaria e decreti milleproroghe sono sempre dietro l’angolo e bisogna stare sempre attenti.

UNIONE EUROPEA - La riparazione degli autoveicoli in caso di collisione: come garantire la libertà di scelta

ceseSu segnalazione di Mariano Cantori, responsabile Emilia Romagna di CNA, Servizi alla Comunità, unisco il documento  La riparazione degli autoveicoli in caso di collisione: come garantire la libertà di scelta e la sicurezza dei consumatori redatto dal Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea che riprende le stesse argomentazioni dell’indagine Antitrust.

Il documento va letto integralmente per gli spunti che può fornire anche al legislatore nazionale. Per brevità riporto la raccomandazione che riassume l’esigenza non procrastinabile tornare ad un mercato della riparazione aperto, libero e concorrenziale “Gli assicuratori e gli intermediari dovrebbero informare chiaramente i consumatori del loro diritto a scegliere liberamente un’officina, sia al momento di sottoscrivere una polizza che in seguito a una collisione.”


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