Le sparate del Forum Ania Consumatori erano già state previste su questo blog. Ecco una perla di Francesco Avallone, vicepresidente di Federconsumatori (e di tante altre cose), “nel nostro sistema c’è un eccesso di tutela per i danneggiati“. Nell’articolato documento dell’ameno (forse solo per ANIA e Consumatori) forum, che utilizza solo i dati delle Compagnie, oltre alla solita litania sulla volontà di impoverire, fino ai limiti dell’azzeramento, il risarcimento per il danno alla persona vi è un passaggio contro la cessione di credito che sfiora i limiti dell’assurdo. Da troppi anni girano indisturbati cortigiani nell’ovile del potente di turno facendo i moralizzatori da accatto. Personaggi talmente inconsistenti che potrebbero essere spazzati via da una selva di pernacchie. Deboli con i forti, rabbiosi con i deboli. Perchè le associazioni di categoria non intervengono con determinazione?. Ecco le parole sulla cessione di credito:
“Divieto di cessione del credito al risarcimento del danno r.c auto
La cessione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore costituisce una pratica diffusa che determina un’alterazione dei rapporti tra creditore della prestazione risarcitoria e debitore responsabile dell’evento dannoso nonché del suoassicuratore. La prassi consiste nell’acquisto da parte di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione dei danni in contradditorio con il responsabile, e la successiva ripresentazione della pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione con tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno. Ciò determina sia il rischio che il danneggiato si veda anticipare somme non congrue rispetto al danno subito, sia una speculazione che conduce ad un incremento del danno oltre la misura che sarebbe necessaria, a esclusivo vantaggio dell’intermediario dei sinistri. Il Forum ANIA - Consumatori è consapevole dei risvolti di tale eventuale divieto sul pianodei principi generali dell’ordinamento, secondo cui i diritti indisponibili e quindi non cedibili a terzi rappresentano una categoria ben individuata coincidente sostanzialmente con i diritti della personalità. Tuttavia, eseguiti tutti gli approfondimenti del caso, ritiene che tale misura di carattere eccezionale possa essere percorsa in considerazione dell’eccezionalità della situazione inerente ad un’assicurazione di massa obbligatoria per legge.

COMMENTI